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C.Q.C.

La CQC deve essere posseduta:
a) dai conducenti residenti in ltalia che svolgono attivita di autotrasporto di persone o di cose;
b) dai conducenti cittadini di Stati non appartenenti all’unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano.
Spazio economico europeo: zona di libero scambio creata nel 1992 con il trattato di Porto, cui appartengono Norvegia ed Islanda.
Attività; di autotrasporto di persone: attività; di impresa esercitata con il trasferimento di persone con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo, mediante autobus, cioè; autoveicoli destinati a trasportare più; di nove persone, autista compreso. II veicolo dovrà; essere immatricolato ad uso di terzi per il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone. Sono esclusi pertanto gli autobus adibiti ad uso proprio ai sensi del primo comma dell’art. 83 del codice della strada (D.Lgs. 395/2000).
Attività di autotrasporto di cose: attività di impresa esercitata con il trasferimento di cose per conto di terzi verso corrispettivo. II veicolo dovrà essere immatricolato ad uso di terzi. Sono pertanto esclusi i veicoli immatricolati per l’esercizio del trasporto di cose in conto proprio (D.Lgs. 395/2000). Documenti richiesti per il rilascio su documentazione, patente di guida, 2 foto di cui una autenticata in comune.